IISS "T. Fiore" - Modugno(BA) con sede associata di Grumo Appula
Via P.A.M di Francia, 4 70026 Modugno (BA)
Tel. 080 5325532/080 5324263 Email: bais02900g@istruzione.it  PEC: bais02900g@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico: BAIS02900G - Codice Fiscale: 93005290726 - Codice Univoco d'ufficio: UFBNRG

Conferma iscrizioni A.S. 2023-24

Gli uffici di segreteria saranno aperti:

Sede di Modugno: dal lunedì al venerdì dalle 10,00 dalle 12.30
Sede di Grumo: il mercoledì e il giovedì dalle ore 10.00 alle 12.30

Documenti necessari per completare l'iscrizione alle prime classi: 1- Certificato provvisorio del diploma di scuola media; 2- Certificato delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione; 3- Certificato delle vaccinazioni effettuate rilasciato dalla ASL di competenza; 4- N.1 foto tessera.

Il contributo volontario per l'A.S. 2023-24 è stato fissato dal Consiglio di Istituto in: 
€ 30,00 per le prime classi dell' alberghiero e per tutte le classe del tecnico e del  liceo scientifico 
€ 50,00 per le seconde classi dell’indirizzo alberghiero; 
€ 80,00 per le classi del triennio dell’indirizzo alberghiero. 
 
Il versamento del contributo dovrà  avvenire tramite l’applicativo PagoinRete, con le modalità esplicitate nel tutorial e nella comunicazione allegata.
 
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Rosaria Giannetto

Organi di indirizzo politico-amministrativo, retribuzioni e CV per incarichi politici

In relazione a quanto previsto dalla delibera ANAC n. 144/2014: "Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni" del 20 ottobre 2014, le istituzioni scolastiche non sono soggette all'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'art.14 del D.lgs 33/2013.

 


Dlgs 33/2013

Articolo 13, comma 1, lettera a
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;

 

Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.


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