IISS "T. Fiore" - Modugno(BA) con sede associata di Grumo Appula
Via P.A.M di Francia, 4 70026 Modugno (BA)
Tel. 080 5325532/080 5324263 Email: bais02900g@istruzione.it  PEC: bais02900g@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico: BAIS02900G - Codice Fiscale: 93005290726 - Codice Univoco d'ufficio: UFBNRG

Conferma iscrizioni A.S. 2023-24

Gli uffici di segreteria saranno aperti:

Sede di Modugno: dal lunedì al venerdì dalle 10,00 dalle 12.30
Sede di Grumo: il mercoledì e il giovedì dalle ore 10.00 alle 12.30

Documenti necessari per completare l'iscrizione alle prime classi: 1- Certificato provvisorio del diploma di scuola media; 2- Certificato delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione; 3- Certificato delle vaccinazioni effettuate rilasciato dalla ASL di competenza; 4- N.1 foto tessera.

Il contributo volontario per l'A.S. 2023-24 è stato fissato dal Consiglio di Istituto in: 
€ 30,00 per le prime classi dell' alberghiero e per tutte le classe del tecnico e del  liceo scientifico 
€ 50,00 per le seconde classi dell’indirizzo alberghiero; 
€ 80,00 per le classi del triennio dell’indirizzo alberghiero. 
 
Il versamento del contributo dovrà  avvenire tramite l’applicativo PagoinRete, con le modalità esplicitate nel tutorial e nella comunicazione allegata.
 
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Rosaria Giannetto

Informazioni ambientali

L'istituto non è proprietario degli ambienti in cui ha opera: il proprietario e manutentore delle strutture è il/la _____________ ed essa si occupa di tutti gli obblighi ambientali.

La scuola redige invece il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) di ciascun edificio.

 

Dlgs 33/2013, Articolo 40 - Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

 

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